Art. 3.
(Composizione del consiglio dell'istituzione scolastica).

      1. Nel consiglio dell'istituzione scolastica, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
      2. Il numero dei componenti il consiglio dell'istituzione scolastica è pari a undici per la scuola del primo ciclo di istruzione e a quindici per la scuola secondaria superiore.
      3. Nella scuola del primo ciclo di istruzione il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quattro rappresentanti dei docenti, quattro rappresentanti dei genitori, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo.
      4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da tre rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti dei docenti, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo.
      5. Il consiglio dell'istituzione scolastica, nella prima seduta, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori. Il regolamento dell'istituzione scolastica può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
      6. Il consiglio dell'istituzione scolastica è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, con le modalità previste dal proprio regolamento. Al presidente spetta il compito di stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta esecutiva.

 

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